Come Funziona Il Pignoramento Del Conto Corrente? Gli Elementi Portanti

Conti correnti

Una delle domande che gira tra i risparmiatori è: dopo il pignoramento del conto corrente, è possibile effettuare operazioni, come ad esempio il prelievo dello stipendio? La giurisprudenza afferma che dopo un’azione di pignoramento e fino a quando non ci sarà un decreto di assegnazione giudiziale nei confronti del creditore, il titolare del c/c bancario non può effettuare alcuna operazione con le somme depositate al suo interno. Però la legge ammette anche che se lo stipendio o la pensione non siano pignorati presso il datore di lavoro o l’INPS, il dipendente dell’ente creditizio, che può essere una banca o le poste, possono permettere il prelevamento fino a 3 volte l’importo massimo di queste tre categorie di reddito del pignorato:

  • Assegno sociale;
  • L’ultima pensione;
  • Ultimo stipendio;

Come Funziona Il Prelievo Dopo L’avvenuto Pignoramento Del Conto Corrente?

Quindi Se è avvenuto il pignoramento del conto corrente, ma non dello stipendio o della pensione presso le organizzazioni preposte, il funzionario dell’ente può far prelevare parte delle somme dopo la notifica al terzo pignorato. Spiegando più facilmente, il lavoratore pignorato può prelevare fino all’80% delle somme se il credito è di natura ordinaria od alimentare. Nel caso in cui lo stipendio non superi i 2.500 euro e il credito è di natura esattoriale, il soggetto può prelevare il 90% dell’importo accreditato.

In caso di accredito e successivo pignoramento del conto corrente, dello stipendio e della pensione, da parte di un soggetto creditore diverso dal primo pignorante, il soggetto pignorato può rivolgersi al dipendente per prelevare in base ai limiti detti nel primo paragrafo. Questo può avvenire nel momento in cui l’accredito sul conto corrente avviene prima della notifica al terzo. Il pignorato può rivolgersi al giudice che si occupa del caso per ottenere il 100% dell’importo accreditato sul c/c.

Nel caso in cui pensione o stipendio siano già pignorati da INPS o datore di lavoro da un creditore terzo e vengono accreditati dopo l’avviso di pignoramento del conto corrente al pignorato, il soggetto che subisce l’azione può prelevare il 100% degli importi. Il ricorso anche in questa fase non è da escludere perché il dipendente bancario potrebbe non sapere dell’esistenza di un atto giudiziale di pignoramento sullo stipendio o sulla pensione per debiti non pagati. L’articolo vuole far interessare le persone alla disciplina, svolgendo una funzione introduttiva della disciplina vigente. Per ogni eventuale approfondimento bisogna studiare la normativa inerente questa tipologia di argomento, la quale la si può trovare sul seguente link. Qui è spiegato molto bene quali siano le fasi, i soggetti coinvolti e tutte le procedure tecniche del caso.

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